I Principi fondamentali della Costituzione

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano racconta i Principi Fondamentali della Costituzione, da "La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione", a cura della Fondazione Camera dei Deputati


“L'elezione dell'Assemblea Costituente, l’approvazione della Costituzione Repubblicana rappresentarono una tappa fondamentale nel processo di costruzione di una nuova democrazia nell'Italia che usciva distrutta e umiliata dalla guerra fascista.

L'Assemblea Costituente, certo, sorse con un mandato straordinario: la elaborazione appunto della Carta Costituzionale, ma la sua elezione segnò la rinascita di un Parlamento liberamente eletto in Italia dopo più di vent'anni e a quell'elezione partecipò un numero alto, assai alto di elettori italiani, come mai nella storia del nostro paese e parteciparono per la prima volta le donne.

Quindi si può davvero dire una pagina nuova nella vicenda nazionale, una pagina nuova all'insegna dei valori tradizionali storici del Risorgimento e dalla nuova coscienza civile e sociale, maturata anche nella lotta di liberazione e nella resistenza.

L'assemblea costituente doveva, attraverso il progetto di costituzione, definire la tavola dei valori delle istituzioni, delle regole a cui ancorare la nuova convivenza democratica nell'Italia repubblicana.

La commissione dei 75 deputati che fu incaricata di redigere il progetto ritenne di dover partire da alcuni Principi Fondamentali che si tradussero nei primi 12 articoli della Costituzione.

Innanzitutto si definì il fondamento della Repubblica: il lavoro come fondamento della Repubblica; si proclamarono solennemente tutti i diritti politici e civili e insieme i nuovi diritti sociali; si diede una impronta solidaristica ai principi nuovi della Costituzione, sancendo anche che si dovessero creare le condizioni per il godimento effettivo da parte di tutti i cittadini del diritto all'uguaglianza nelle opportunità e nelle condizioni; si indicarono i nuovi capisaldi del rapporto tra Stato e Chiesa e si giunse, nell'articolo 11, a rendere solenne per la nuova Italia l'impegno di pace, il ripudio della guerra, della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e l'allusione era chiara alle guerre fasciste, sia alle guerre colonialiste, sia alla guerra condotta in Europa al fianco della Germania nazista e nello stesso tempo si indicava la possibilità che, creandosi nuove organizzazioni internazionali per assicurare la pace e la sicurezza, l'Italia vi partecipasse accettando una limitazione della propria sovranità.

Era in sostanza il principio su cui si sarebbe poi fatta nascere, alcuni anni dopo, la Comunità Europea.

Possiamo veramente dire che questi primi 12 articoli, questi Principi Fondamentali, costituiscono la base per una condivisione di valori comuni da parte dei cittadini di tutte le parti politiche costituiscono la base per la coesione politica sociale e morale della nazione italiana.”

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. …

XVIII
… La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLAControfirmano: Il Presidente dell'Assemblea Costituente: UMBERTO TERRACINIIl Presidente del Consiglio dei Ministri: DE GASPERI ALCIDE Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

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